Capo VI

Art. 70

Controllo sui terreni, sulle acque e sulle piante

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per la consulenza e il controllo dei terreni, delle acque e delle fitopatie delle piante spettano al perito agrario i compensi di cui alle tabelle 13, 14, 15, 16 e 17.
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Controllo sui terreni, sulle acque e sulle piante (Art. 70 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo