Capo VI
Art. 70
70 / 76Controllo sui terreni, sulle acque e sulle piante
In vigore dal 5 ott 1993
1. Per la consulenza e il controllo dei terreni, delle acque e delle fitopatie delle piante spettano al perito agrario i compensi di cui alle tabelle 13, 14, 15, 16 e 17.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-70