Art. 70 · Controllo sui terreni, sulle acque e sulle piante
Capo VI

Art. 70

70 / 76

Controllo sui terreni, sulle acque e sulle piante

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per la consulenza e il controllo dei terreni, delle acque e delle fitopatie delle piante spettano al perito agrario i compensi di cui alle tabelle 13, 14, 15, 16 e 17.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-70