Capo VI

Art. 73

Settore zootecnico e lattiero-caseario

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per la consulenza tecnica nel settore zootecnico e lattiero- caseario, le cui prestazioni consistono in sopralluoghi ed interventi diretti nonché in controlli analitici, il compenso al perito agrario è calcolato sul valore complessivo del latte trasformato, secondo le quote percentuali stabilite nella tabella 19. 2. Per i singoli interventi di indirizzo tecnologico effettuati straordinariamente, limitati al massimo di due trasformazioni consec- utive, spetta un compenso pari al 12% del valore del latte caseificato nella giornata. 3. Per i controlli tecnico-commerciali delle partite di formaggio di burro e di altri derivati del latte, con relativa scelta e classificazione, spetta un compenso pari allo 0,50 del valore della partita. 4. Per sopralluoghi, controlli dell'alimentazione e per la vigilanza igienica delle apparecchiature di stalla, il compenso va calcolato a vacazione. 5. Per i controlli analitici del latte e dei suoi derivati e per i prelievi dei campioni gli onorari sono stabiliti dalla tabella 20.
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Settore zootecnico e lattiero-caseario (Art. 73 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo