Capo VI
Art. 73
73 / 76Settore zootecnico e lattiero-caseario
In vigore dal 5 ott 1993
1. Per la consulenza tecnica nel settore zootecnico e lattiero- caseario, le cui prestazioni consistono in sopralluoghi ed interventi diretti nonché in controlli analitici, il compenso al perito agrario è calcolato sul valore complessivo del latte trasformato, secondo le quote percentuali stabilite nella tabella 19.
2. Per i singoli interventi di indirizzo tecnologico effettuati straordinariamente, limitati al massimo di due trasformazioni consec- utive, spetta un compenso pari al 12% del valore del latte caseificato nella giornata.
3. Per i controlli tecnico-commerciali delle partite di formaggio di burro e di altri derivati del latte, con relativa scelta e classificazione, spetta un compenso pari allo 0,50 del valore della partita.
4. Per sopralluoghi, controlli dell'alimentazione e per la vigilanza igienica delle apparecchiature di stalla, il compenso va calcolato a vacazione.
5. Per i controlli analitici del latte e dei suoi derivati e per i prelievi dei campioni gli onorari sono stabiliti dalla tabella 20.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-73