Capo VI

Art. 71

Fertilizzanti e mangimi

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per il controllo analitico-qualitativo dei fertilizzanti e dei mangimi spettanto al perito agrario i compensi previsti dalla tabella 18.
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Fertilizzanti e mangimi (Art. 71 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo