Capo IV›Sez. IV
Art. 67
Assistenza tecnica nei mutui, finanziamenti, contributi sussidi e investimenti di capitali
In vigore dal 5 ott 1993
Assistenza tecnica nei mutui, finanziamenti, contributi
sussidi e investimenti di capitali
1. L'onorario spettante al perito agrario per le prestazioni rela- tive all'ottenimento dei mutui, prestiti, contributi, sussidi, ecc., investimenti di capitali, è fissato nella tabella 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-67