Capo IVSez. IV

Art. 67

Assistenza tecnica nei mutui, finanziamenti, contributi sussidi e investimenti di capitali

In vigore dal 5 ott 1993
Assistenza tecnica nei mutui, finanziamenti, contributi sussidi e investimenti di capitali 1. L'onorario spettante al perito agrario per le prestazioni rela- tive all'ottenimento dei mutui, prestiti, contributi, sussidi, ecc., investimenti di capitali, è fissato nella tabella 6.
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Assistenza tecnica nei mutui, finanziamenti, contributi sussidi e investimenti di capitali (Art. 67 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo