Art. 71 · Fertilizzanti e mangimi
Capo VI

Art. 71

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Fertilizzanti e mangimi

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per il controllo analitico-qualitativo dei fertilizzanti e dei mangimi spettanto al perito agrario i compensi previsti dalla tabella 18.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-71