Capo IVSez. II

Art. 56

Stima delle servitù e diritti reali in genere

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per la stima delle servitù e dei diritti reali in genere, spetta al perito agrario il compenso di cui alla tabella 1, calcolato sul valore degli stessi.
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Stima delle servitù e diritti reali in genere (Art. 56 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo