Capo IV›Sez. I
Art. 52
Divisione e formazione di quote
In vigore dal 5 ott 1993
1. Quando al lavoro di stima vengono abbinate operazioni di divisione spetta un maggiore compenso in misura non superiore al 30% di quello stabilito dalla tabella 1 in relazione alle difficoltà, importanza ed entità dei lavori compiuti.
2. Quando al predetto lavoro segue la formazione di quote, spetta una ulteriore maggiorazione dell'8% per ogni quota formata.
3. Quando i valori vengono forniti direttamente dal committente o desunti da atti contabili, il compenso così come determinato dal primo comma, viene ridotto del 30%, ferma restando la maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-52