Capo IV›Sez. I
Art. 47
Stime dei danni prodotti dall'incendio e dalla grandine
In vigore dal 5 ott 1993
1. Per le stime o perizie attinenti ai danni prodotti dall'incendio su fabbricati rustici, scorte vive e morte, merci e derrate agrarie, frutti pendenti, ecc., gli onorari spettanti al perito agrario, anche se fatta in contraddittorio con periti di imprese assicuratrici, senza tener conto delle deduzioni proporzionali al rapporto fra il valore della cosa e quello assicurativo, sono compensati o calcolati seconda la tabella 3.
2. Per la valutazione dei danni prodotti dalla grandine, anche se fatta in contraddittorio con periti di imprese assicuratrici, l'onorario spettante al perito agrario è liquidato con il compenso previsto dalla tabella 3.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-47