Capo IV
Art. 42
Prestazioni da valutare a percentuale
In vigore dal 5 ott 1993
1. Sono valutati a percentuale gli onorari attinenti le seguenti prestazioni:
Sezione prima:
a) stima di terreni, di fabbricati, di fondi rustici, di aziende agrarie e zootecniche, boschive, orto-floro-frutticole e vivaistiche, di impianti di trasformazione, di conservazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, dei beni e delle dotazioni comunque connesse
con le attività di cui sopra;
b) stima di boschi, parchi, giardini, vivai e colture in serra;
c) stima per espropriazioni, delle servitù e dei diritti reali in genere;
d) stima delle colture erbacee e arboree;
e) stima dei miglioramenti e delle addizioni;
f) stima dei danni prodotti da inadempienze contrattuali, da avversità atmosferiche e da altre cause;
g) stima dei danni prodotti dall'incendio e dalla grandine;
h) stime dei canoni di affitto e del valore locativo;
i) stima delle scorte e dei frutti pendenti concernenti le consegne e riconsegne;
l) consegne e riconsegne di scorte e frutti pendenti a valore;
m) consegne e riconsegne di beni in custodia.
Sezione seconda:
a) divisione dei beni di cui alle precedenti lettere a) e b) della sezione prima nonché di masse ereditarie a prevalente carattere agricolo;
b) successioni ereditarie.
Sezione terza:
a) costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, parchi e giardini;
b) piani di sviluppo aziendale e di trasformazione fondiaria.
Sezione quarta:
a) direzione, amministrazione, funzioni contabili e amministrative di aziende agrarie e zootecniche, boschive, orto- floro-frutticole e vivaistiche, di impianti di trasformazione, conservazione e di commercializzazione;
b) esame e compilazione dei conti aziendali, colonici e di imprese;
c) consulenza e curatela dei beni di cui al presente articolo;
d) funzioni di sindaco revisore.
Sezione quinta:
a) assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita, negli affitti e locazioni in genere;
b) assistenza tecnica, mutui, finanziamenti, contributi, impieghi di capitali;
c) arbitrati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-42