Capo IVSez. I

Art. 44

Stima dei fabbricati aziendali

In vigore dal 5 ott 1993
1. La stima dei fabbricati aziendali, degli annessi e dei soli impianti, è compensata con gli onorari previsti nella tabella 1 maggiorati del 10%.
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Stima dei fabbricati aziendali (Art. 44 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo