Art. 42 · Prestazioni da valutare a percentuale
Capo IV

Art. 42

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Prestazioni da valutare a percentuale

In vigore dal 5 ott 1993
1. Sono valutati a percentuale gli onorari attinenti le seguenti prestazioni: Sezione prima: a) stima di terreni, di fabbricati, di fondi rustici, di aziende agrarie e zootecniche, boschive, orto-floro-frutticole e vivaistiche, di impianti di trasformazione, di conservazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, dei beni e delle dotazioni comunque connesse con le attività di cui sopra; b) stima di boschi, parchi, giardini, vivai e colture in serra; c) stima per espropriazioni, delle servitù e dei diritti reali in genere; d) stima delle colture erbacee e arboree; e) stima dei miglioramenti e delle addizioni; f) stima dei danni prodotti da inadempienze contrattuali, da avversità atmosferiche e da altre cause; g) stima dei danni prodotti dall'incendio e dalla grandine; h) stime dei canoni di affitto e del valore locativo; i) stima delle scorte e dei frutti pendenti concernenti le consegne e riconsegne; l) consegne e riconsegne di scorte e frutti pendenti a valore; m) consegne e riconsegne di beni in custodia. Sezione seconda: a) divisione dei beni di cui alle precedenti lettere a) e b) della sezione prima nonché di masse ereditarie a prevalente carattere agricolo; b) successioni ereditarie. Sezione terza: a) costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, parchi e giardini; b) piani di sviluppo aziendale e di trasformazione fondiaria. Sezione quarta: a) direzione, amministrazione, funzioni contabili e amministrative di aziende agrarie e zootecniche, boschive, orto- floro-frutticole e vivaistiche, di impianti di trasformazione, conservazione e di commercializzazione; b) esame e compilazione dei conti aziendali, colonici e di imprese; c) consulenza e curatela dei beni di cui al presente articolo; d) funzioni di sindaco revisore. Sezione quinta: a) assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita, negli affitti e locazioni in genere; b) assistenza tecnica, mutui, finanziamenti, contributi, impieghi di capitali; c) arbitrati.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-42