Capo IVSez. I

Art. 51

Stima dei parchi, giardini, vivai e colture in serre

In vigore dal 5 ott 1993
1. La stima dei parchi, giardini, vivai, serre, è compensata in ragione dell'8% del valore stimato. 2. Per gli eventuali inventari in cui sia richiesta la classificazione e la ripartizione delle piante, i compensi sono calcolati a vacazione.
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Stima dei parchi, giardini, vivai e colture in serre (Art. 51 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo