Capo IV›Sez. I
Art. 51
51 / 76Stima dei parchi, giardini, vivai e colture in serre
In vigore dal 5 ott 1993
1. La stima dei parchi, giardini, vivai, serre, è compensata in ragione dell'8% del valore stimato.
2. Per gli eventuali inventari in cui sia richiesta la classificazione e la ripartizione delle piante, i compensi sono calcolati a vacazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-51