Capo IVSez. II

Art. 53

Progetto di divisione

In vigore dal 5 ott 1993
1. La divisione dei beni o di un asse immobiliare di norma prende: a) alla relazione tecnica contenente i criteri applicati nella divisione, la descrizione in forma dettagliata dei singoli beni e delle quote, l'indicazione precisa degli elementi necessari alla loro identificazione e la determinazione dei rispettivi valori; b) la mappa e la planimetria dei beni, ove occorra, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari. 2. Il professionista, se richiesto, assiste alla stipula del relativo atto di divisione per fornire gli eventuali chiarimenti. Per tale assistenza gli spetta un compenso a discrezione.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-53

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Progetto di divisione (Art. 53 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo