Capo I

Art. 17

Incarichi collegiali

In vigore dal 5 ott 1993
1. Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in collegio, a ciascun perito agrario, membro del collegio, è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa. 2. Agli altri membri del collegio, non periti agrari, spetta un compenso secondo le rispettive tariffe professionali.
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Incarichi collegiali (Art. 17 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo