Capo I
Art. 19
Specifiche periodiche per incarichi continuativi
In vigore dal 5 ott 1993
1. Per incarichi di lunga durata, il perito agrario ha diritto al compenso per le prestazioni svolte a semestre o ad anno maturato.
2. Nel caso di mancato o ritardato pagamento, il perito agrario può declinare l'incarico fermo restando il diritto a richiedere quanto già maturato per compensi e spese sostenute.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-19