Capo I

Art. 19

Specifiche periodiche per incarichi continuativi

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per incarichi di lunga durata, il perito agrario ha diritto al compenso per le prestazioni svolte a semestre o ad anno maturato. 2. Nel caso di mancato o ritardato pagamento, il perito agrario può declinare l'incarico fermo restando il diritto a richiedere quanto già maturato per compensi e spese sostenute.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-19

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Specifiche periodiche per incarichi continuativi (Art. 19 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo