Capo I

Art. 22

Solidarietà fra i committenti

In vigore dal 5 ott 1993
1. Quando l'incarico riguardi transazioni, divisioni o arbitrati, tutte le parti ad essi interessate sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-22

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Solidarietà fra i committenti (Art. 22 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo