Capo I
Art. 22
Solidarietà fra i committenti
In vigore dal 5 ott 1993
1. Quando l'incarico riguardi transazioni, divisioni o arbitrati, tutte le parti ad essi interessate sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-22