Capo II
Art. 26
Vacazioni integrative
In vigore dal 5 ott 1993
1. Quando l'onorario a vacazione è integrativo di quello computato a misura, a percentuale o a discrezione, tutte le vacazioni riferite a ciascuno di quel tipo di prestazioni vengono ridotte del 25%, salvo quelle relative al tempo impiegato nei rilievi di campagna e nel trasferimento che saranno compensate nella misura ordinaria prevista dall'articolo precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-26