Capo III

Art. 28

Rilievi topografici

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per i rilievi planimetrici ed altimetrici, anche se compresi in altre prestazioni, è dovuto un onorario determinato ai sensi degli articoli dal 30 al 38 della presente tariffa.
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Rilievi topografici (Art. 28 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo