Art. 28 · Rilievi topografici
Capo III

Art. 28

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Rilievi topografici

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per i rilievi planimetrici ed altimetrici, anche se compresi in altre prestazioni, è dovuto un onorario determinato ai sensi degli articoli dal 30 al 38 della presente tariffa.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-28