Capo III

Art. 33

Livellazione dei profili

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per le livellazioni dei profili longitudinali, mediante strumentazione, con calcolo delle distanze parziali, dislivelli e quote altimetriche, restituzione grafica in scala adeguata, si applicano i seguenti compensi: a) per livellazioni di alta precisione con attrezzatura: con tolleranza A/R 3 m/m (rad. D) (D in km) L. 900.000 al chilometro; con tolleranza A/R 6 m/m (rad. D) L. 600.000 al chilometro; b) per livellazioni tecniche con stadia in legno con tolleranza A/R 30 m/m (rad. D), L. 400.000 al chilometro; con tolleranza 30 m/m (rad. D) solo andata, L. 200.000 al chilometro. 2. I compensi suddetti si riferiscono a livellazioni che prevedono una densità fino a 60 punti al chilometro. 3. Per densità superiori si applicano le seguenti maggiorazioni: a) per densità tra 61 e 80 punti al chilometro, il 15%; b) per densità tra 81 e 100 punti al chilometro, il 100%; c) per densità superiori a 100 punti al chilometro, a discrezione.
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Livellazione dei profili (Art. 33 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo