Capo III
Art. 33
33 / 76Livellazione dei profili
In vigore dal 5 ott 1993
1. Per le livellazioni dei profili longitudinali, mediante strumentazione, con calcolo delle distanze parziali, dislivelli e quote altimetriche, restituzione grafica in scala adeguata, si applicano i seguenti compensi:
a) per livellazioni di alta precisione con attrezzatura:
con tolleranza A/R 3 m/m (rad. D) (D in km) L. 900.000 al chilometro; con tolleranza A/R 6 m/m (rad. D) L. 600.000 al chilometro;
b) per livellazioni tecniche con stadia in legno con tolleranza A/R 30 m/m (rad. D), L. 400.000 al chilometro; con tolleranza 30 m/m (rad. D) solo andata, L. 200.000 al chilometro.
2. I compensi suddetti si riferiscono a livellazioni che prevedono una densità fino a 60 punti al chilometro.
3. Per densità superiori si applicano le seguenti maggiorazioni:
a) per densità tra 61 e 80 punti al chilometro, il 15%;
b) per densità tra 81 e 100 punti al chilometro, il 100%;
c) per densità superiori a 100 punti al chilometro, a discrezione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-33