Capo III
Art. 36
Rilevamenti per tracciati di strade
In vigore dal 5 ott 1993
1. Per i rilevamenti inerenti i tracciati delle strade si applicano i seguenti compensi:
a) ricognizione, piazzamento vertici, poligonale d'appoggio, picchettamento dell'asse, piazzamento dei picchetti delle sezioni necessarie, livellazione longitudinale trigonometrica dei picchetti e del terreno; disegno planimetrico del tracciato e del profilo longitudinale:
con un max di 25 punti, L. 900.000 al chilometro;
con un max di 40 punti, L. 1.150.000 al chilometro;
con un max di 60 punti, L. 1.500.000 al chilometro;
con un max di 80 punti, L. 1.800.000 al chilometro;
per ogni punto in più, L. 32.000;
b) rilevamento, calcolo, disegno e montaggio delle sezioni trasversali, con uno sviluppo fino a metri lineari 20 per sezione:
terreni pianeggianti, L. 8.000 al metro lineare;
terreni pianeggianti con attraversamenti di canali, L. 10.000 al metro lineare;
terreni collinari, L. 12.000 al metro lineare;
terreni di montagna, L. 15.000 al metro lineare;
terreni di macchia mediterranea escluso smacchiamento, L. 20.000 al metro lineare;
c) picchettamento dei cigli delle scarpate, sia in scavo che in rilevato, esclusa la fornitura del materiale occorrente, per ogni modina, L. 80.000;
d) picchettamento degli assi delle opere d'arte, compreso il piazzamento di rifornimenti esterni, esclusa la fornitura del materiale occorrente per ogni punto d'asse, L. 210.000;
e) piazzamento di punti di riferimento esterni al tracciato (capisaldi plano-altimetrici), determinazione delle coordinate plano- altimetriche, monografie relative, L. 200.000 per ogni punto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-36