Capo II

Art. 25

Computo delle vacazioni .

In vigore dal 31 gen 1998
(Computo delle vacazioni). 1. La vacazione corrisponde ad un periodo di tempo pari ad unàora. Le frazioni di ora sono calcolate per intero. 2. Nel calcolo delle vacazioni è compreso anche il tempo occorrente per recarsi sul luogo e relativo ritorno, nonché il tempo inutilizzato per cause non dipendenti dal professionista. 3. Il numero delle vacazioni giornaliere si intende fissato in otto; le successive vengono compensate con l'aumento del 25%. 4. Il compenso per ogni vacazione è stabilito nella misura di L. 87.000. Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso è di L. 103.000. 5. Le vacazioni per collaboratori ed ausiliari sono stabilite in ragione di L. 55.000 ciascuna.

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-25

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Computo delle vacazioni . (Art. 25 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo