Capo I

Art. 18

V a r i a n t i

In vigore dal 5 ott 1993
1. Le varianti ai progetti, alle relazioni, ai rilievi e ogni genere di variante, sono compensate a parte.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-18

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