Capo I
Art. 18
18 / 76V a r i a n t i
In vigore dal 5 ott 1993
1. Le varianti ai progetti, alle relazioni, ai rilievi e ogni genere di variante, sono compensate a parte.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-18