Capo I

Art. 13

Proprietà dell'opera

In vigore dal 5 ott 1993
1. La proprietà degli elaborati e di quant'altro rappresenta l'opera del perito agrario, resta sempre riservata a quest'ultimo, nonostante l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli acccordi particolari fra le parti. 2. È altresì riservata al perito agrario, la proprietà dei progetti dei lavori ai sensi dell'art. 2578 del codice civile.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-13

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Proprietà dell'opera (Art. 13 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo