Capo I
Art. 13
13 / 76Proprietà dell'opera
In vigore dal 5 ott 1993
1. La proprietà degli elaborati e di quant'altro rappresenta l'opera del perito agrario, resta sempre riservata a quest'ultimo, nonostante l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli acccordi particolari fra le parti.
2. È altresì riservata al perito agrario, la proprietà dei progetti dei lavori ai sensi dell'art. 2578 del codice civile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-13