Capo I

Art. 12

Lavori eseguiti con urgenza e in condizioni particolari

In vigore dal 5 ott 1993
1. Quando i lavori vengono svolti con carattere d'urgenza, in condizioni di disagio, in giorni festivi, in ore notturne oppure riguardino fondi o beni costituiti da più corpi, o comprendano aziende con accentuata diversità di coltura, i compensi previsti dalla presente tariffa, sono maggiorati nella misura minima del 30%.
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Lavori eseguiti con urgenza e in condizioni particolari (Art. 12 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo