Art. 12 · Lavori eseguiti con urgenza e in condizioni particolari
Capo I

Art. 12

12 / 76

Lavori eseguiti con urgenza e in condizioni particolari

In vigore dal 5 ott 1993
1. Quando i lavori vengono svolti con carattere d'urgenza, in condizioni di disagio, in giorni festivi, in ore notturne oppure riguardino fondi o beni costituiti da più corpi, o comprendano aziende con accentuata diversità di coltura, i compensi previsti dalla presente tariffa, sono maggiorati nella misura minima del 30%.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-12