Capo I
Art. 12
12 / 76Lavori eseguiti con urgenza e in condizioni particolari
In vigore dal 5 ott 1993
1. Quando i lavori vengono svolti con carattere d'urgenza, in condizioni di disagio, in giorni festivi, in ore notturne oppure riguardino fondi o beni costituiti da più corpi, o comprendano aziende con accentuata diversità di coltura, i compensi previsti dalla presente tariffa, sono maggiorati nella misura minima del 30%.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-12