Capo I
Art. 11
C o n t r a d d i t t o r i
In vigore dal 5 ott 1993
1. Spetta al perito agrario una maggiorazione del 30% dell'onorario qualora la prestazione venga espletata in contraddittorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-11