Capo I
Art. 17
17 / 76Incarichi collegiali
In vigore dal 5 ott 1993
1. Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in collegio, a ciascun perito agrario, membro del collegio, è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa.
2. Agli altri membri del collegio, non periti agrari, spetta un compenso secondo le rispettive tariffe professionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-17