Art. 9 · Rimborso spese
Capo I

Art. 9

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Rimborso spese

In vigore dal 5 ott 1993
1. È dovuto al perito agrario, il rimborso di tutte le spese sostenute per ricerche catastali, certificati, corrispondenza, tasse, bolli, carte legali, copie eliografiche, disegni e di quanto necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto. 2. Il professionista ha diritto, inoltre, al rimborso delle spese di trasporto per via ordinaria e straordinaria. 3. Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori di concetto sulla base della tariffa di 1a classe delle Ferrovie dello Stato o delle vie di navigazione; sulla base delle tariffe di 2a classe per il personale di aiuto. 4. Le spese per l'uso dei mezzi privati sono compensate per chilometro in ragione del 30% del costo ufficiale, per litro, della benzina super. 5. Il lavoro di corrispondenza è compensato a parte, a discrezione.
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Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-9