Art. 8 · C o l l a b o r a t o r i
Capo I

Art. 8

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C o l l a b o r a t o r i

In vigore dal 5 ott 1993
1. È sempre dovuto al perito agrario il rimborso delle spese sostenute per canneggiatori, indicatori, manovali e per qualsiasi altra forma di collaborazione.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-8