Art. 67
Disposizioni standard nei contratti con i soggetti responsabili dell’attuazione
In vigore dal 22 mar 2021
Disposizioni standard nei contratti con i soggetti responsabili dell’attuazione
1. I contratti conclusi con i soggetti responsabili dell’attuazione in conformità dell’ per l’esecuzione delle spese finanziate a titolo dello strumento rispettano gli obiettivi e i principi di cui all’, paragrafi 1 e 2, e i requisiti di cui all’. Tali contratti includono disposizioni dettagliate che garantiscono la tutela degli interessi dello strumento, secondo cui, in particolare, l’esecuzione è orientata all’efficienza operativa nel conseguimento degli obiettivi della misura di assistenza e alla conformità con i principi di sana gestione finanziaria, vale a dire i principi di economia, efficacia ed efficienza. L’amministratore delle misure di assistenza impone ai soggetti responsabili dell’attuazione di assicurare, se del caso, che i subappaltatori rispettino tali obiettivi e principi come pure quelli di cui all’, paragrafo 2, lettera c).
2. In aggiunta, tali contratti conclusi con i soggetti responsabili dell’attuazione includono in particolare disposizioni atte a garantire che:
a)
i mezzi finanziati con i fondi forniti dallo strumento, ove del caso, siano ottenuti mediante approvvigionamento conforme al diritto dell’Unione applicabile in materia di appalti pubblici oppure a norme considerate equivalenti a quelle adottate dal comitato ai sensi dell’, paragrafo 6, per l’aggiudicazione diretta da parte dello strumento;
b)
sia utilizzata una contabilità che fornisca tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
c)
un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, nonché politiche e misure, fondati sulle migliori prassi internazionali, consentano in particolare di assicurare la legittimità e la regolarità delle spese finanziate nell’ambito dello strumento e di prevenire, individuare e rettificare le irregolarità, la corruzione e le frodi;
d)
siano svolti audit esterni indipendenti, conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale, da un servizio di audit funzionalmente indipendente dall’entità o dalle persone che attuano la misura di assistenza, sulla legittimità e regolarità delle spese finanziate a titolo dello strumento;
e)
siano forniti allo strumento relazioni finanziarie periodiche sulle modalità con cui le misure di assistenza sono attuate e siano immediatamente notificati allo strumento i casi individuati di frode e di irregolarità che lo riguardano e gli interventi preventivi o correttivi adottati, tra cui il recupero o la restituzione degli importi indebitamente versati;
f)
siano recuperati dallo strumento gli importi indebitamente versati;
g)
siano forniti in modo tempestivo allo strumento i conti relativi alle spese finanziate dallo strumento nel periodo di riferimento in questione, corredati di una dichiarazione di gestione che confermi che, secondo i responsabili della gestione dei fondi, le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte, le spese sono state effettuate per le finalità previste e i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie al riguardo, nonché del parere di un organismo di audit indipendente, elaborato conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale;
h)
lo strumento, i revisori da esso designati e il collegio dei revisori dei conti ottengano il diritto e tutta la necessaria assistenza dal soggetto responsabile dell’attuazione per effettuare le necessarie verifiche sul posto e per accedere immediatamente, senza necessità di preavviso, ai documenti e ai dati relativi alle spese finanziate a titolo dello strumento, nonché ai locali in cui tali documenti e dati sono custoditi;
i)
siano rispettate le disposizioni, condizioni, limitazioni o misure di attenuazione contenute nella decisione del Consiglio che stabilisce la misura di assistenza o conformi a detta decisione;
j)
i soggetti responsabili dell’attuazione rispondano dell’attuazione del contratto;
k)
gli obblighi dello strumento previsti dal contratto siano sospesi se la misura di assistenza è sospesa in conformità dell’, paragrafo 1, e che tali obblighi cessino se il Consiglio decide di far cessare la misura di assistenza.
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