Art. 61

Contratti con i soggetti responsabili dell’attuazione

In vigore dal 22 mar 2021
Contratti con i soggetti responsabili dell’attuazione 1.   L’amministratore delle misure di assistenza assicura che siano effettuate le necessarie valutazioni della capacità di cui all’, in particolare per quanto riguarda la gestione finanziaria, dei soggetti responsabili dell’attuazione. Tali valutazioni riguardano l’esecuzione delle spese finanziate a titolo dello strumento conformemente all’ e per la gestione dei mezzi finanziati a titolo dello strumento conformemente all’. 2.   L’amministratore delle misure di assistenza chiede ai soggetti responsabili dell’attuazione di fornire i documenti necessari, tra cui le relazioni sull’esecuzione, la contabilità, le dichiarazioni di gestione e i riepiloghi delle relazioni delle revisioni contabili. 3.   L’amministratore delle misure di assistenza informa il comitato sui risultati delle valutazioni di cui al paragrafo 1 e sui contratti che devono essere conclusi con i soggetti responsabili dell’attuazione. I membri del comitato possono chiedere ulteriori informazioni su tali valutazioni e contratti. 4.   L’amministratore delle misure di assistenza, che agisce per conto dello strumento, conclude i contratti con i soggetti responsabili dell’attuazione.
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