Art. 59
Misure di assistenza
In vigore dal 22 mar 2021
Misure di assistenza
1. Le decisioni che stabiliscono misure di assistenza sono adottate dal Consiglio in base a una proposta o a un’iniziativa di cui all’, su richiesta di un potenziale beneficiario.
2. Ciascuna decisione del Consiglio che stabilisce una misura di assistenza specifica il beneficiario, gli obiettivi, la portata e la durata della misura stessa nonché la natura dell’assistenza da fornire, e indica un importo di riferimento finanziario per coprire i costi stimati della sua attuazione. Designa, se del caso, i soggetti responsabili dell’attuazione o i destinatari delle sovvenzioni assegnate senza invito a presentare proposte di cui all’. Stabilisce i controlli e le garanzie richiesti al beneficiario o, se del caso, ai soggetti responsabili dell’attuazione, nonché le necessarie disposizioni in materia di sorveglianza e valutazione, in conformità della metodologia relativa ai rischi e alle salvaguardie stabilita a norma dell’, paragrafo 3. Include inoltre disposizioni in materia di sospensione e cessazione della misura in conformità dell’.
3. Le misure di assistenza assumono la forma di una misura specifica o di un programma generale di sostegno con un determinato indirizzo geografico o tematico. Una decisione del Consiglio che istituisce un programma generale specifica la portata delle azioni ammissibili nel quadro di tale programma. Le misure di assistenza possono essere pluriennali.
4. Le risorse previste dalle misure di assistenza possono comprendere stanziamenti necessari per il seguito, la sorveglianza, la valutazione, l’audit, la comunicazione e la visibilità di tali misure.
5. Le misure di assistenza per la fornitura di materiale o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza di cui all’, paragrafo 3, non comprendono altri elementi o forme di sostegno. Nessuna misura di assistenza è destinata alla fornitura di elementi che siano incompatibili con il diritto dell’Unione o con gli obblighi internazionali dell’Unione o di tutti gli Stati membri.
6. Le misure di assistenza che assumono la forma di un programma generale non includono la fornitura di materiale o piattaforme di cui all’, paragrafo 3.
7. Il sostegno a qualsiasi azione intrapresa nell’ambito di un programma generale fa seguito a una richiesta del beneficiario e necessita dell’esame e dell’approvazione preliminari del CPS conformemente alle condizioni stabilite nella decisione del Consiglio che istituisce il programma generale.
Storico versioni
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