Art. 58

Misure urgenti

In vigore dal 22 mar 2021
Misure urgenti 1.   Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, in attesa di una decisione su una misura di assistenza, il Consiglio può approvare le necessarie misure urgenti da finanziare a titolo dello strumento, tenendo conto della metodologia relativa ai rischi e alle salvaguardie stabilita a norma dell’, paragrafo 3. Le misure urgenti e il loro costo stimato sono indicati nel documento concettuale che delinea una possibile misura di assistenza o nella proposta volta a istituire una misura di assistenza ai sensi rispettivamente dell’ e dell’, paragrafo 1. 2.   Le misure urgenti non includono la fornitura di materiale di cui all’, paragrafo 3. 3.   In deroga all’, paragrafo 6, l’approvazione di misure urgenti da parte del Consiglio dà diritto all’amministratore delle misure di assistenza di impegnare e di pagare spese per la misura urgente in questione fino a concorrenza del costo autorizzato.
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Misure urgenti (Art. 58 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo