Art. 5

Partecipazione alle decisioni e contributo al finanziamento delle operazioni e delle misure di assistenza

In vigore dal 22 mar 2021
Partecipazione alle decisioni e contributo al finanziamento delle operazioni e delle misure di assistenza 1.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, gli Stati membri partecipano alle decisioni e contribuiscono al finanziamento delle operazioni e delle misure di assistenza da finanziare a titolo dello strumento in conformità delle disposizioni della presente decisione. 2.   A norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, TUE, uno Stato membro che si è astenuto dal voto su una decisione del Consiglio relativa a un’operazione e ha formulato una dichiarazione formale a norma dell’, paragrafo 1, TUE non è obbligato a contribuire al finanziamento di tale operazione. 3.   Nei casi in cui uno Stato membro si sia astenuto dal voto e abbia formulato una dichiarazione formale a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, TUE in merito a una misura di assistenza che consente la fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza, tale Stato membro non contribuisce ai costi di tale misura di assistenza. In tal caso, tale Stato membro versa invece un contributo supplementare a misure di assistenza diverse da quelle relative alla fornitura di tali materiali o piattaforme. 4.   A norma dell’ del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa alle decisioni relative alle operazioni che hanno implicazioni nel settore della difesa adottate dal Consiglio nell’ambito degli articoli da 42 a 44 TUE e non contribuisce al finanziamento di tali operazioni. 5.   Gli Stati membri che contribuiscono partecipano alle decisioni del comitato dello strumento di cui all’ sulle questioni relative a tale operazione o misura di assistenza.
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Partecipazione alle decisioni e contributo al finanziamento delle operazioni e delle misure di assistenza (Art. 5 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo