Art. 31

Interessi di mora

In vigore dal 22 mar 2021
Interessi di mora 1.   Qualora uno Stato membro o un terzo non effettui un pagamento allo strumento entro la data prevista, gli interessi di mora sono calcolati a un tasso pari al tasso di rifinanziamento principale della Banca centrale europea maggiorato di 3,5 punti percentuali. 2.   Quando il pagamento è effettuato con un ritardo non superiore a 30 giorni, non si applicano interessi. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a 30 giorni, gli interessi sono calcolati per l’intero periodo.
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Interessi di mora (Art. 31 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo