Art. 32

Principi

In vigore dal 22 mar 2021
Principi 1.   Gli stanziamenti dello strumento sono utilizzati conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, vale a dire i principi di economia, efficienza ed efficacia. 2.   Gli ordinatori sono incaricati di eseguire le entrate e le spese dello strumento secondo i principi di sana gestione finanziaria e di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità e regolarità. Per eseguire le spese, gli ordinatori: a) assumono impegni di bilancio e giuridici, anche firmando contratti per conto dello strumento; b) convalidano le spese, emettono ordini di pagamento; e c) pongono in essere gli atti preliminari necessari all’esecuzione degli stanziamenti. 3.   Un ordinatore può delegare le sue funzioni mediante una decisione che determina: a) i membri del personale di livello appropriato che ricevono tale delega; b) la portata dei poteri conferiti; e c) la possibilità per i delegati di sottodelegare i loro poteri. 4.   L’esecuzione degli stanziamenti è assicurata secondo il principio della separazione delle funzioni dell’ordinatore e del contabile. Le funzioni di ordinatore e di contabile si escludono a vicenda.
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Principi (Art. 32 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo