Art. 32
Principi
In vigore dal 22 mar 2021
Principi
1. Gli stanziamenti dello strumento sono utilizzati conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, vale a dire i principi di economia, efficienza ed efficacia.
2. Gli ordinatori sono incaricati di eseguire le entrate e le spese dello strumento secondo i principi di sana gestione finanziaria e di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità e regolarità.
Per eseguire le spese, gli ordinatori:
a)
assumono impegni di bilancio e giuridici, anche firmando contratti per conto dello strumento;
b)
convalidano le spese, emettono ordini di pagamento; e
c)
pongono in essere gli atti preliminari necessari all’esecuzione degli stanziamenti.
3. Un ordinatore può delegare le sue funzioni mediante una decisione che determina:
a)
i membri del personale di livello appropriato che ricevono tale delega;
b)
la portata dei poteri conferiti; e
c)
la possibilità per i delegati di sottodelegare i loro poteri.
4. L’esecuzione degli stanziamenti è assicurata secondo il principio della separazione delle funzioni dell’ordinatore e del contabile. Le funzioni di ordinatore e di contabile si escludono a vicenda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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