Art. 30

Gestione dei contributi finanziari volontari da parte dello strumento

In vigore dal 22 mar 2021
Gestione dei contributi finanziari volontari da parte dello strumento 1.   Conformemente alle disposizioni pertinenti del quadro giuridico che disciplina un’operazione o una misura di assistenza, e a seguito dell’accettazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS), il comitato può autorizzare che la gestione amministrativa di un contributo finanziario volontario da parte di uno Stato membro o di terzi sia affidata allo strumento. Tale contributo finanziario volontario può essere destinato a uno specifico progetto in supporto dell’operazione o della misura di assistenza. 2.   I costi amministrativi relativi alla gestione del contributo volontario sono coperti dal contributo volontario stesso, salvo diversa decisione del comitato. 3.   Previa approvazione del comitato, il rispettivo amministratore stabilisce con lo Stato membro o i terzi interessati le intese amministrative necessarie, in cui sono definiti lo scopo del contributo volontario, i costi che quest’ultimo deve coprire e la gestione del contributo volontario. 4.   I contributi volontari di questo tipo possono essere utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati versati allo strumento, secondo quanto previsto nelle intese amministrative stabilite con lo Stato membro o i terzi in questione. 5.   Il rispettivo amministratore garantisce che la gestione dei contributi volontari rispetti le intese amministrative pertinenti. Egli trasmette ad ogni contributore, direttamente o attraverso il comandante dell’operazione, se del caso, le pertinenti informazioni relative alla gestione del contributo volontario come stabilito nelle intese amministrative applicabili.
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Gestione dei contributi finanziari volontari da parte dello strumento (Art. 30 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo