Art. 29
Riscossione dei contributi
In vigore dal 22 mar 2021
Riscossione dei contributi
1. I contributi allo strumento sono effettuati in euro.
2. Ciascun amministratore chiede per lettera i contributi per gli stanziamenti di rispettiva competenza alle amministrazioni nazionali competenti di cui gli sono stati comunicati gli estremi.
3. Quando l’attuazione di una misura di assistenza o di parte di essa è realizzata mediante un’operazione, l’amministratore delle operazioni invia la richiesta di contributi all’amministrazione nazionale competente. Se ha inviato la richiesta di contributi per la misura di assistenza anteriormente alla decisione del Consiglio di attuare la misura o parte di essa mediante un’operazione, l’amministratore delle misure di assistenza trasferisce all’amministratore delle operazioni i fondi necessari per l’attuazione.
4. Le richieste di contributi sono inviate quando:
a)
il comitato ha adottato il bilancio per un esercizio. La prima richiesta di contributi copre le esigenze di pagamenti per i primi otto mesi. La seconda richiesta di contributi copre il saldo restante dei contributi, tenuto conto del saldo dell’esercizio precedente se il comitato ha deciso di iscriverlo nel bilancio in corso;
b)
è adottato un bilancio rettificativo, come previsto all’, e le richieste di contributi previste per l’anno non soddisferanno tempestivamente le esigenze di pagamento;
c)
sono necessari contributi ai depositi minimi e la loro reintegrazione, come previsto all’, paragrafo 3, e al presente articolo, paragrafi 9 e 10.
5. L’amministratore delle operazioni e l’amministratore delle misure di assistenza chiedono contributi degli Stati membri contributori qualora il Consiglio adotti una decisione con la quale viene avviata un’operazione o una misura di assistenza, nella misura in cui i fondi disponibili rispettivamente per le operazioni o per le misure di assistenza non siano sufficienti a finanziare l’importo dei pagamenti che il Consiglio ha autorizzato a effettuare in base all’importo di riferimento stabilito in tale decisione;
6. Eventuali interessi maturati sui contributi versati dagli Stati membri a norma dell’articolo 28 bis, paragrafo 3, lettera a), sono presi in considerazione per il calcolo dei loro contributi nelle successive richieste ordinarie di contributi.
7. Le richieste di contributi riportano una ripartizione degli aumenti e delle riduzioni dei contributi per titolo nel bilancio.
8. Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, i contributi sono versati entro trenta giorni dall’invio della richiesta di contributi corrispondente, tranne nel caso della prima richiesta di contributi per il bilancio di un nuovo esercizio, nel qual caso la scadenza del pagamento è fissata entro quaranta giorni dall’invio della richiesta corrispondente.
9. Le parti utilizzate dei contributi versati in anticipo ai depositi minimi sono reintegrate incrementando il contributo degli Stati membri interessati nella successiva richiesta ordinaria di contributi, a meno che essi non abbiano reintegrato in precedenza il proprio contributo. Se risulta necessario ricorrere al deposito minimo e, nel frattempo, gli Stati membri interessati non hanno provveduto a reintegrare il proprio contributo, essi versano l’eventuale importo necessario entro cinque giorni, ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera b).
10. Gli Stati membri che contribuiscono in anticipo a un deposito minimo possono autorizzare l’amministratore responsabile a utilizzare fino al 75 % di tale contributo per coprire il proprio contributo a un’operazione o a una misura di assistenza. In tal caso lo Stato membro interessato reintegra il contributo versato in anticipo entro 90 giorni dall’invio di una richiesta da parte dell’amministratore responsabile.
11. Una volta che il progetto di bilancio è stato presentato al comitato, ciascun amministratore può inviare una richiesta anticipata di contributi agli stanziamenti di sua competenza prima della fine dell’esercizio in corso agli Stati membri le cui procedure di bilancio e finanziarie non consentono il pagamento dei rispettivi contributi entro i termini stabiliti, a titolo di pagamento in acconto in relazione ai contributi per il bilancio dell’esercizio successivo.
12. Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati membri e Stati terzi contributori, ciascuno per quanto lo concerne.
13. Gli amministratori accusano ricevuta dei contributi da loro richiesti.
14. Se dovuti, e qualora non possano essere effettuati in toto deducendone l’importo dai contributi dovuti allo strumento, i rimborsi sono versati agli Stati membri interessati entro trenta giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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