Art. 27

Contributi in seguito a un’astensione

In vigore dal 22 mar 2021
Contributi in seguito a un’astensione 1.   Lo Stato membro che ha segnalato l’intenzione di astenersi dall’adozione di una misura di assistenza di cui all’, paragrafo 3, può individuare misure di assistenza diverse a cui versare un contributo supplementare. Può individuare sia misure esistenti sia possibili misure future per le quali è stato presentato o approvato dal Consiglio un documento concettuale, oppure può chiedere nuove misure diverse a tale scopo. 2.   Se lo Stato membro di cui al paragrafo 1 non individua o chiede altre misure di assistenza entro sei mesi, l’alto rappresentante o altri Stati membri individuano le misure alle quali debbano essere versati tali contributi supplementari. 3.   L’alto rappresentante, dopo aver valutato le necessità di diverse misure di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e tenendo debitamente conto delle priorità strategiche dell’Unione nonché degli obiettivi e dei principi di cui all’, presenta al Consiglio, per adozione, le proposte necessarie. 4.   L’amministratore delle misure di assistenza registra i contributi supplementari dovuti dagli Stati membri che si astengono da una misura di assistenza a norma dell’, paragrafo 3. 5.   L’attuazione del presente articolo rispetta i principi della programmazione basata sulle necessità e della sana gestione finanziaria dello strumento e ne preserva l’efficacia, conformemente con i trattati.
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Contributi in seguito a un’astensione (Art. 27 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo