Art. 26

Determinazione dei contributi

In vigore dal 22 mar 2021
Determinazione dei contributi 1.   I contributi che devono essere versati nel corso di un anno per un determinato titolo del bilancio corrispondono agli stanziamenti di pagamento iscritti in tale titolo, previa deduzione delle entrate iscritte nello stesso titolo. 2.   Gli stanziamenti di pagamento per ciascuna operazione o misura di assistenza sono coperti con i contributi degli Stati membri contributori di tale operazione o misura di assistenza. 3.   Gli stanziamenti di pagamento della parte generale del bilancio destinata alle spese di supporto e di preparazione di operazioni di cui all’, paragrafo 3, lettera b), sono coperti con i contributi degli Stati membri, ad eccezione della Danimarca. 4.   Gli stanziamenti di pagamento della parte generale del bilancio destinata a coprire le spese di supporto e di preparazione di misure di assistenza di cui all’, paragrafo 3, lettera c), sono coperti con i contributi degli Stati membri. 5.   La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri contributori è determinata secondo il criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo di cui all’, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio (8), o a qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca. 6.   I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorsa propria basata sull’RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro» allegata all’ultimo bilancio generale adottato dall’Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota del reddito nazionale lordo (RNL) di tale Stato membro nell’importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo. 7.   Qualora, a norma dell’, paragrafo 3, uno Stato membro si astenga dall’adottare una misura di assistenza e non contribuisca a tale misura, versa un importo supplementare a misure di assistenza diverse da quelle riguardanti la fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza. Tale importo supplementare garantisce che il contributo complessivo di tale Stato membro alle misure di assistenza sia conforme alla sua quota dell’RNL. L’importo dei contributi dovuti dagli altri Stati membri alle misure per le quali sono versati detti contributi supplementari non subisce modifiche a seguito di detti contributi supplementari. 8.   I contributi degli Stati membri in un qualsiasi anno non superano la rispettiva quota del massimale di pagamento di cui all’, paragrafo 2. Tale limite non si applica ai contributi supplementari a norma del paragrafo 7 del presente articolo risultanti dalle astensioni dalle misure di assistenza negli anni precedenti.
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Determinazione dei contributi (Art. 26 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo