Art. 41
Revisione interna dello strumento
In vigore dal 22 mar 2021
Revisione interna dello strumento
1. Su proposta dell’amministratore delle operazioni e dopo averne informato il comitato, il segretario generale del Consiglio nomina un revisore interno e almeno un revisore interno aggiunto per le operazioni. Su proposta dell’amministratore delle misure di assistenza e dopo averne informato il comitato, l’alto rappresentante nomina un revisore interno per le misure di assistenza.
2. I revisori interni sono nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile fino a un periodo massimo di otto anni. I revisori interni devono possedere le qualifiche professionali richieste e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. I revisori interni non possono essere ordinatori né contabili e non possono partecipare alla preparazione degli stati finanziari relativi allo strumento.
3. Ciascun revisore interno riferisce all’amministratore responsabile riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni dirette a promuovere una sana gestione finanziaria. I revisori interni, in particolare, sono incaricati di verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché le prestazioni dei pertinenti servizi nella realizzazione delle politiche e degli obiettivi in relazione ai rischi a essi associati.
4. I revisori interni esercitano i loro compiti, per le questioni di rispettiva competenza, in relazione a tutti i servizi che partecipano alla riscossione delle entrate dello strumento o all’esecuzione delle sue spese.
5. Ciascun revisore interno effettua uno o più audit nel corso dell’esercizio, secondo necessità, e riferisce all’amministratore responsabile. I comandanti delle operazioni e, se del caso, i soggetti responsabili dell’attuazione sono informati dal revisore interno responsabile circa le conclusioni cui è giunto e le sue raccomandazioni. Ciascun amministratore, per le questioni di propria competenza, garantisce, anche impartendo le necessarie istruzioni ai comandanti delle operazioni e ai soggetti responsabili dell’attuazione, che sia dato seguito alle raccomandazioni da esso formulate a seguito degli audit.
6. Ogni anno ciascun amministratore trasmette al comitato una relazione sull’attività di audit interno riguardante le questioni di propria competenza, indicando il numero e il tipo di audit interni effettuati, le constatazioni fatte, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni.
7. I lavori e i rapporti dei revisori interni sono messi a disposizione del collegio dei revisori dei conti istituito a nome dell’, unitamente a tutti i relativi documenti giustificativi.
Storico versioni
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