Art. 18

Bilancio annuale

In vigore dal 22 mar 2021
Bilancio annuale 1.   Il bilancio annuale è costituito da stanziamenti d’impegno e di pagamento classificati in titoli che sono a loro volta ripartiti in capitoli e articoli. 2.   Ogni anno, in preparazione del progetto di bilancio per l’esercizio successivo, ciascun amministratore stabilisce i titoli di cui è responsabile a norma dell’, paragrafi 1 e 2, sulla base delle esigenze stimate, entro i limiti del massimale finanziario annuale corrispondente di cui all’allegato I. I comandanti delle operazioni assistono l’amministratore delle operazioni. 3.   Il progetto di bilancio riporta: a) gli stanziamenti ritenuti necessari per coprire: — i costi comuni per le operazioni in corso o pianificate; — i costi delle misure di assistenza stabilite dal Consiglio o che quest’ultimo deve approvare; b) una parte generale, non collegata a una specifica operazione, destinata a coprire le spese di supporto e di preparazione di operazioni, come indicato agli allegati II e III; c) una parte generale, non collegata a una specifica misura di assistenza, destinata a coprire le spese di supporto e di preparazione di misure di assistenza, come indicato agli allegati II e III; d) una previsione delle entrate necessarie per coprire le spese. 4.   Un titolo specifico è dedicato a ogni operazione o misura di assistenza di cui al paragrafo 3, lettera a), come anche a ciascuna delle parti generali destinate alle spese di supporto e di preparazione di operazioni e misure di assistenza. Qualora una parte di una misura di assistenza sia attuata mediante un’operazione, a tale parte della misura è dedicato un titolo specifico sotto la responsabilità dell’amministratore delle operazioni, distinto dal titolo relativo ai costi comuni dell’operazione. 5.   Le spese di supporto e di preparazione comuni alle operazioni e alle misure di assistenza sono attribuite a ciascuna delle parti generali in base alle percentuali rappresentate dai titoli delle operazioni e dai titoli delle misure di assistenza nel bilancio annuale iniziale dello strumento adottato dal comitato a norma dell’, paragrafo 4. 6.   Ogni titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti accantonati». Tali stanziamenti sono iscritti qualora sussista incertezza, fondata su seri motivi, quanto all’importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti. 7.   Le entrate, suddivise per titolo, comprendono: a) i contributi degli Stati membri contributori e, se del caso, degli Stati terzi contributori; b) entrate diverse, che includono: — il risultato dell’esecuzione di bilancio dell’esercizio precedente, stabilito dal comitato; — gli interessi percepiti e le entrate derivanti dalle vendite; — il recupero dei fondi non spesi nel corso dell’esecuzione. 8.   Gli amministratori propongono il progetto di bilancio annuale al comitato entro il 30 settembre. Il comitato adotta il bilancio entro il 30 novembre. Una volta adottato, gli amministratori notificano agli Stati membri e agli Stati terzi contributori il bilancio.
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Bilancio annuale (Art. 18 Decisione (UE) 2021/509) — Testo vigente | Portale Normativo