Art. 12
Amministratori
In vigore dal 22 mar 2021
Amministratori
1. Il segretario generale del Consiglio nomina, previa informazione del comitato, l’amministratore delle operazioni e almeno un amministratore aggiunto delle operazioni per un periodo di tre anni.
2. L’alto rappresentante nomina, previa informazione del comitato, un amministratore delle misure di assistenza per un periodo di tre anni.
3. Gli amministratori esercitano le rispettive funzioni per conto dello strumento.
4. I titoli specifici del bilancio relativi all’attuazione di misure di assistenza o parti di esse mediante un’operazione sono sotto la responsabilità dell’amministratore delle operazioni.
5. Ciascun amministratore è il rappresentante legale dello strumento per le questioni di rispettiva competenza, anche nei procedimenti giudiziari e nella composizione delle controversie.
6. Ciascun amministratore:
a)
stabilisce e presenta al comitato i titoli del progetto di bilancio annuale e dei progetti di bilanci rettificativi di cui è responsabile. Nel progetto di bilancio annuale e nei progetti di bilanci rettificativi la parte «spese», relativa a un’operazione e alle misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione, è stabilita su proposta del comandante dell’operazione in questione;
b)
dà esecuzione al bilancio annuale e ai rispettivi bilanci rettificativi sotto la sua responsabilità e riferisce in merito dopo la loro adozione da parte del comitato;
c)
è l’ordinatore rispettivo per le entrate e le spese dello strumento, ad eccezione delle spese sostenute durante la fase attiva delle operazioni. L’amministratore può delegare i loro poteri di ordinatore secondo necessità;
d)
per quanto concerne le entrate, attua le disposizioni finanziarie stabilite con terzi in relazione al finanziamento, rispettivamente, delle operazioni e delle misure di assistenza.
7. Per le questioni di sua competenza, ciascun amministratore vigila sul rispetto delle norme stabilite dalla presente decisione e sull’attuazione delle decisioni del comitato. A tal fine, l’amministratore delle misure di assistenza può impartire le necessarie istruzioni ai soggetti responsabili dell’attuazione, anche per misure urgenti.
8. Ciascun amministratore, per le questioni di rispettiva competenza, è autorizzato ad adottare le misure che ritiene necessarie all’esecuzione delle spese finanziate nell’ambito dello strumento, conformemente alla presente decisione e alle norme stabilite dal comitato ai sensi dell’, paragrafo 6, e ne informa il comitato.
9. Ciascun amministratore, per le questioni di rispettiva competenza, coordina i lavori sulle questioni finanziarie relative alle operazioni e alle misure di assistenza. Rappresenta il punto di contatto con le amministrazioni nazionali e, se del caso, con le organizzazioni internazionali per tali questioni.
10. Ciascun amministratore, per le questioni di rispettiva competenza, assicura, ove necessario, la continuità delle proprie funzioni.
11. Ciascun amministratore risponde al comitato per le questioni di rispettiva competenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:509:oj#art-12